Segnalazione di condotte illecite (whistleblowing)

ultima modifica 18/02/2026 12:55
Canale di segnalazione interna delle segnalazioni di whistleblowing ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, è stato emanato il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 riguardante la "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023. In forza di tale decreto, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a predisporre appositi canali di segnalazione interna.

 

Cosa può essere segnalato

Le segnalazioni devono avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative, nazionali o europee, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo universitario. Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 24/2023, possono costituire oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione, consistenti in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

 

Chi riceve e gestisce le segnalazioni

Responsabile della ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), coadiuvato dal proprio staff.

 

Modalità di segnalazione

 

1) Forma scritta

Le segnalazioni in forma scritta possono essere effettuate attraverso l'apposita piattaforma whistleblowing, disponibile al seguente indirizzo, che, per le caratteristiche tecnologiche, costituisce il canale preferenziale per la segnalazione di illeciti:

https://unife.whistleblowing.it

Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare con il RPCT.

La piattaforma whistleblowing utilizza protocolli di crittografia in grado di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Le segnalazioni anonime, ovvero le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante, ove circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie.

 

2) Forma orale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 del D.lgs. 24/2023, è possibile far pervenire una segnalazione al RPCT anche in forma orale, richiedendo al medesimo un incontro riservato, da fissare inoltrando apposita richiesta via e-mail all'indirizzo: marco.pisano@unife.it.

 

Obbligo di riservatezza e accesso alle segnalazioni

Si applica l'art. 12 del D.lgs. 24/2023

 

Divieto di ritorsione

Si applica l'art. 17 del D.lgs. 24/2023

 

L'informativa sul trattamento dei dati personali per le segnalazioni di whistleblowing, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è consultabile alla seguente pagina: Informative di Unife

 

Informazioni utili

Autorità Nazionale Anticorruzione - Whistleblowing: link

TRASPARENZA